DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art. 1 – Denominazione
È costituita in Pompei (Na) la Associazione sportiva
dilettantistica
“TERRA DELLO SPORT”
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Pompei (Na) - via Lepanto n. 95.
Art. 3 – Scopo sociale
L’associazione è apolitica e
non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive intese come mezzo di educazione e formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e
agonistica.
A tale scopo l’associazione
potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazione sportive, corsi di formazione e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o
anticipare la durata dell’Associazione.
PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da
fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
– da
donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per
mezzo delle seguenti entrate:
– dalle
quote degli associati;
– dai
contributi statali;
– dai
contributi di persone fisiche;
– dai
contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
– dal
ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
– dai
rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
– dalle
entrate derivanti da attività commerciali marginali;
– da
ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
– da
rendite patrimoniali;
– da
rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione
e al mantenimento del patrimonio.
Art. 6 – Esercizio finanziario
Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario.
È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un
bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni,
le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento
utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla fine di
ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo.
È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia
indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano state previste dalla legge.
CARATTERISTICHE dei SOCI
Art. 7 – Soci
Requisiti dei soci
All’Associazione possono aderire:
– le
persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
– i
circoli e gli enti che condividono le stesse finalità;
– gli
enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi
competenti ai sensi del presente statuto sociale.
I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di
Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio di
amministrazione.
I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto
entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci
anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota
associativa annuale.
I soci saranno classificati in tre distinte categorie:
– soci
fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione;
– soci
benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver
contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione
stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
– soci
frequentatori e sostenitori.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i
locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla
stessa organizzate.
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
– per
dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima
dello scadere dell’anno;
– per
decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione
dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti
interessate;
– per
delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
– per
ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà
dichiarata dal Consiglio di amministrazione;
– per
decesso;
– per
indegnità. L’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte
dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario,
ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi
competenti statutariamente.
In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
– versare
annualmente e regolarmente la quota associativa;
– contribuire
al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
– astenersi
da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo
dell’Associazione
Diritti dei soci
I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
– la
partecipazione all’Assemblea dei soci;
– l’accesso
ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
– il
diritto di voto per le cariche sociali;
–
il concorrere al raggiungimento dello
scopo sociale.
Art. 8 – Albo Aderenti, Consulenti ed
Esperti
Viene costituito l’Albo Aderenti, Consulenti ed
Esperti al quale possono iscriversi, inoltrando apposita domanda al Consiglio
Direttivo, le persone fisiche che forniscono beni e/o servizi ai Soci Effettivi
e/o Potenziali, nonché le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni, gli
Istituti che abbiano interesse allo svolgimento delle
attività culturali in tutte le sue diverse manifestazioni attraverso,
principalmente, attività di studio, di formazione, incontri culturali e
attività editoriali cartacee e digitali.
L'ammissione all’Albo Aderenti, Consulenti ed
Esperti è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e decorrerà
dalla data in cui sarà versata alla cassa dell'Associazione dal candidato
approvato la prima quota associativa.
I componenti dell’Albo dovranno occuparsi di
attività di studio, divulgazione e qualificazione delle attività culturali, secondo
le modalità da essi stessi scelte.
Non
potranno, tuttavia, organizzare manifestazioni se non previo accordo con il
Consiglio Direttivo dell’Associazione. I componenti dell’Albo si impegnano a
rispettare il Codice di Comportamento dell’Albo ed il Regolamento
dell’Associazione o Codice deontologico in quanto applicabile.
ORGANI dell’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
dei soci;
– il
Presidente;
– il
Consiglio di amministrazione
– il
Segretario-Tesoriere;
– il
Consigliere;
Art. 10 – Assemblea
Partecipazione all’Assemblea
Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di
Associazione.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci
anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e le
delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si
riunisce e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
Compiti dell’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci
– delibera
in sede ordinaria:
1) sul
bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione
dell’Associazione;
2) sull’eventuale
rinnovo delle cariche sociali;
3) circa
le quote annuali associative;
4) e
su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per statuto;
– delibera
in sede straordinaria:
– scioglimento
dell’Associazione;
– sulle
modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
– sulle
delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;
– sulle
delibere di trasformazione;
– sulle
delibere di fusione;
– su
ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo.
Convocazione dell’Assemblea
I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
mediante email oppure mediante comunicazione scritta inviata per lettera
raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente
l’ordine del giorno, affisso nell’albo dell’Associazione almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la
convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la
presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in
prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei
soci fondatori e dei soci benemeriti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso
di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l’Assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se
lo ritiene opportuno due scrutatori.
Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal
Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea,
da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. I verbali sono
firmati dal Presidente e dal Segretario e dell’eventualmente dagli scrutatori.
Art. 11 – Presidente
Compiti del Presidente
Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di
rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Presidente:
– convocare
e presiedere l’Assemblea generale dei soci;
– convocare
e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
– curare
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
– determinare
l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e
dell’Assemblea generale dei soci;
– sviluppare
ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;
– esercitare
la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
– assumere,
nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del
Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al
corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica
del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 8
giorni.
Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica quattro
anni.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal
Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente
sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Art. 12 – Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio
direttivo per quattro anni.
I compiti del Segretario-Tesoriere sono:
– dirigere
gli uffici dell’Associazione;
– curare
il disbrigo degli affari ordinari;
– provvedere
alla firma della corrispondenza corrente;
– curare
la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
– svolgere
ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale riceve direttive
per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed alle riunioni
dell’Assemblea.
Il Segretario-Tesoriere avrà cura, in particolare, di mantenere
contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli
enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
Art. 13 – Consiglio di amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione
composto da 4 (anni) membri eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 4 (anni)
anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.
In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio di
amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone
la convalida alla prima Assemblea annuale.
Nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e
Consigliere
Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un
Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere e Consigliere ove a
tali nomina non abbia provveduto l’Assemblea generale dei soci.
Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.
Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione
I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino
alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale
termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio
di amministrazione mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e
conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.
Compiti del Consiglio di amministrazione
Al Consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Spettano inoltre al Consiglio di amministrazione i seguenti
compiti:
– compilazione
dei bilanci preventivi e consuntivi;
– presentazione
all’Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
– determinazione
delle quote associative annuali approvate dall’Assemblea generale dei soci;
– nomina
dei dipendenti e degli impiegati;
– determinazione
delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
– compilazione
del regolamento per il corretto funzionamento dell’Associazione.
La gestione dell’amministrazione dell’Associazione può essere
delegata dal Consiglio di amministrazione ad uno o più dei propri componenti
del Consiglio.
Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l’anno:
– per
l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
– per
deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale;
– per
deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio di amministrazione si raduna inoltre ogniqualvolta lo
richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per
richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente
e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi
al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute
ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per
accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può anche decidere la
trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto
del Presidente.
Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione su un
apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Riunioni
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza
dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei
presenti.
Art. 14 – Norme finali e generali
Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea.
L’Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori
determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio
sociale.
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da
elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.
Controversie
Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi
ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non
vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da
parte dell’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di
procedura.
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio
alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico
italiano.